Contumace - Costituzione in ogni momento fino all'esaurimento della discussione - Ammissibilità.
La disposizione di cui all'art. 293, primo comma cod. proc. civ. - che consente la costituzione del contumace solo fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio - non opera nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione delineato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale, svolgendosi esso davanti al giudice monocratico, non sussiste la distinzione tra una fase propriamente decisoria ed una soltanto istruttoria, e, pertanto, detta costituzione è ammissibile fino all'esaurimento della discussione, ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi in danno del contumace.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 03/08/1992