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Sentenza di patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida derivante ope legis

Sentenza di patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida derivante ope legis

Penale e procedura - Sentenza di patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis ( art. 186, II c. d.lgs. n. 285/92) (Cassazione Sentenza n. 34885 del 22  agosto 2003)

Cassazione Sentenza n. 34885 del 22  agosto 2003



FATTO E DIRITTO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di M. G. B. per il reato di guida in stato di ebbrezza e (art. 186, II c., C.d.S.) e della contravvenzione prevista dall'art.186, VI c., C.d.S..., dolendosi del fatto che il Giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis ( art. 186, II c. d.lgs. n. 285/92).

  • II ricorso deve essere accolto.
  • Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, II c., C.d.S. del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2003, Proc. gen. App. L'Aquila in proc. Francesconi).
  • La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al GIP presso il Tribunale di Lodi per l'applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.


PER QUESTI MOTIVI

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Lodi per la determinazione del relativo periodo.