Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9997 del 20/04/2017
Sanzioni irrogate dalla Consob ai revisori contabili, ex art. 163, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo vigente “ratione temporis”) - Termine per la contestazione dell’addebito – Applicazione analogica, a seguito dell’abrogazione del citato art. 163, dell’art. 195, del d.lgs. 58 del 1998 – Fondamento - Fattispecie.
In tema di opposizione alle sanzioni amministrative applicate dalla Consob ai revisori contabili, a seguito dell'abrogazione, ad opera del d. lgs. n. 39 del 2010, dell’art. 163 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), il termine per la contestazione dell’addebito ex art. 163, comma 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 58, relativamente ai fatti per i quali l'art. 43 del menzionato d.lgs. n. 39 ne prevede l'ultrattività, è di 180 giorni dall’accertamento, in applicazione analogica dell’art. 195 TUF che, benché riferito ai soli procedimenti sanzionatori ex art. 26, del d.lgs. n. 39 del 2010, assurge a disciplina di settore in materia di sanzioni ai revisori contabili, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in un procedimento relativo all'irrogazione di sanzione ex art. 163, comma 1, lett b), del d.lgs. 58 del 1998, aveva ritenuto che, in conseguenza dell'abrogazione di detto art. 163, l'addebito in questione dovesse essere contestato nel termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, anziché in quello ex art. 195 TUF).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9997 del 20/04/2017