Sanzioni amministrative - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18276 del 25/07/2017
Autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa - Fatto costituente reato - Connessione oggettiva con l'illecito amministrativo - Attribuzione al giudice penale - Presupposto - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo - Condizioni - Fattispecie.
La connessione oggettiva di cui all'art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso tale connessione, ritenendo ontologicamente diversi gli illeciti penali contestati - consistenti in fatti ascrivibili a bancarotta fraudolenta per distrazione e falso in bilancio - dalle violazioni amministrative ascritte al ricorrente - afferenti condotte contestategli in ragione del suo ruolo di Presidente e componente del Collegio Sindacale, quali inosservanza delle disposizioni sul patrimonio minimo, carenze nei controlli ed omesse comunicazioni e segnalazioni, circa le posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite, all’organo di vigilanza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18276 del 25/07/2017