Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarietà - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22082 del 22/09/2017
Estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione - Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Estinzione - Insussistenza – Condizioni - Azione di regresso dell’obbligato solidale – Ammissibilità.
In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22082 del 22/09/2017