Sanzioni amministrative - Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25614 del 27/10/2017
Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) - Ordinanza ingiunzione dell'amministrazione finanziaria con irrogazione di sanzioni pecuniarie - Legittimato passivo - Concessionario del servizio telematico - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione finanziaria, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede altresì la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva annullato la sanzione comminata al concessionario del servizio telematico sul presupposto dell’insussistenza, a suo carico, di un obbligo di vigilanza nei confronti del gestore di un bar che non aveva collegato alla rete telematica l’apparecchio da gioco presente nell'esercizio commerciale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25614 del 27/10/2017