Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - sanzione amministrativa - principio di specialità - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 01)
Disposizioni penali sul falso ideologico e sulle autocertificazioni delle situazioni rilevanti ai fini delle annotazioni al PRA - Rapporto di specialità - Configurabilità - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra le previsioni penali a protezione del falso ideologico, di cui agli artt. 7 del d.P.R. n. 358 del 2000 e 479 c.p., e le norme a protezione delle autocertificazioni delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini delle annotazioni al PRA; infatti, la P.A. non è svincolata dal controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione, essendo tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 - la correttezza delle dichiarazioni, pure mediante riscontro diretto dei dati, né è ravvisabile, tra le anzidette norme, una pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato, così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 01)