Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - Trattamento sanzionatorio – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9699 del 05/04/2019 (Rv. 653489 - 01)
Normativa regionale - Limite della non manifesta ragionevolezza - Fattispecie.
Il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa regionale rientra tra le facoltà concesse al legislatore locale ai sensi dell'art. 117 Cost., con il solo limite della non manifesta irragionevolezza, in quanto finalizzato a garantire l'effettività della sanzione, amministrativa o penale, mentre non risulta pertinente il richiamo al principio di progressività della contribuzione, in quanto riguardante le sole violazioni tributarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda del ricorrente, il quale aveva ritenuto che l'entità della sanzione comminatagli ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. Lombardia n. 6 del 2012, per avere violato il vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso apposto su mezzi acquistati con finanziamento pubblico e destinati al trasporto di linea, contrastasse col principio di progressività della contribuzione in quanto di importo decisamente superiore all'entità del contributo pubblico erogato e allo stesso valore del mezzo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9699 del 05/04/2019 (Rv. 653489 - 01)