Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - istruttorie - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019 (Rv. 656329 - 01)
Art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Esercizio officioso dei poteri istruttori - Facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice - Audizione degli agenti verbalizzanti - Decadenza in cui sono incorse le parti nelle richieste istruttorie - Irrilevanza.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, il giudice, sulla base dei poteri concessi dall'art. 23, comma 6, della medesima legge, ha la facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all'audizione d'ufficio degli agenti accertatori della Guardia di Finanza, per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dei motivi di opposizione. Ne consegue che non possono contestarsi le risultanze della prova testimoniale dei verbalizzanti ammessa d'ufficio solo perché l'autorità autrice dell'ordinanza aveva formulato tardivamente le proprie richieste istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 34034 del 19/12/2019 (Rv. 656329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_244