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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4962 del 25/02/2020 (Rv. 657116 - 01)

Violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1 della l. n. 689 del 1981 - Rilevabilità di ufficio - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui all'art_ 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4962 del 25/02/2020 (Rv. 657116 - 01)

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