Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020 (Rv. 657466 - 01)
Sanzioni amministrative - Banche - Remunerazione dell'alta dirigenza - Art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, della l. n. 217 del 2011 - Norma interpretativa - Finalità - Potere normativo secondario della Banca d'Italia - Sussistenza già nella vigenza dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Fondamento.
L'art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, della l. n. 217 del 2011, che ha sostituito la lett. d) dell'art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), laddove attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare anche in materia di governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, nonché di controlli interni e di sistemi di remunerazione e di incentivazione, introduce una norma interpretativa, volta a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2010/76/CE, al fine di evidenziare l'importanza dei meccanismi di remunerazione dell'alta dirigenza delle banche per impedire l'assunzione di rischi ingiustificati, eccessivi e imprudenti da parte degli amministratori; tale potere regolamentare preesisteva, infatti, alla novella del 2011, trovando fondamento nelle previsioni di cui alle lett. b) e d) del previgente art. 53 TUB, concernenti, rispettivamente, le voci del contenimento dei rischi e dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6625 del 09/03/2020 (Rv. 657466 - 01)