Sanzioni amministrative – Violazione per omessa tenuta di regolare contabilità di cui all’art. 8 del d.l. n. 49, conv. in l. n. 119 del 2003 – Pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l. n. 689 del 1981 – Ammissibilità – Ragioni.
In tema di sanzioni amministrative applicate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (c.d. quote-latte), l'acquirente che non abbia rispettato gli obblighi di regolare tenuta della contabilità di cui all'art. 8, comma 3, d.l. n. 49 del 2003, conv. in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, l. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, posto che la sanzione prevista non è proporzionale, risultando espressamente fissati un limite minimo pari ad euro 1.000,00 e uno massimo di euro 100.000,00.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020 (Rv. 657567 - 01)