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Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - elemento soggettivo - Cass. n. 11777/2020

Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Onere dell'autore dell'illecito.

Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 (Rv. 658212 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11777

2020