Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni - Cass. n. 17702/2020
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997 - Previa contestazione dell'addebito ex l. n. 689 del 1981 - Necessità - Ragioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONTESTAZIONE
NOTIFICAZIONE
Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6 bis, del d.l. n. 79 del 1997, conv. dalla l. n. 140 del 1997, non può derogare alle garanzie dettate dalla citata l. n. 689, al fine di escludere che la discrezionalità attribuita a detti enti si trasformi in arbitrio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17702 del 25/08/2020 (Rv. 658643 - 01)