Sanzioni amministrative - Presunzione di responsabilità di cui all'art. 6 della l. n. 689 del 1981 – Cass. n. 20522/2020
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarietà'- Sanzioni amministrative - Presunzione di responsabilità di cui all'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - Funzione - Decesso del responsabile solidale - Effetti - Estinzione dell'obbligazione del proprietario - Esclusione - Trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi - Sussistenza.
La responsabilità solidale del proprietario per il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non viene meno in conseguenza del decesso dell’autore dell'illecito, perché ha una funzione di garanzia e di rafforzamento del credito in funzione recuperatoria, tanto è vero che la norma non attribuisce rilievo al grado di diligenza con il quale avrebbe dovuto essere esercitata l'attività di vigilanza del proprietario sulla condotta dell'autore dell'illecito; nel caso della responsabilità del proprietario per la sanzione, pertanto, non sussiste quella stringente correlazione con il principio personalistico, tipico del diritto punitivo, che giustifica la previsione dell'estinzione dell'obbligazione nei confronti degli eredi, a seguito del decesso dell'autore della violazione, disposta dall'art. 7 della l. n. 689 del 1981.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20522 del 29/09/2020 (Rv. 659197 - 01)