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Criterio cronologico di effettuazione dei pagamenti – Cass. n. 17971/2021

Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie -Divieto di trasferire, senza il ricorso ad intermediari abilitati, somme in misura superiore a 12.500,00 euro - Illecito amministrativo ex art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 231 del 2007) - Ambito di operatività - Compimento di diversi trasferimenti funzionalmente collegati per importi singolarmente inferiori - Criterio oggettivo - Rilevanza - Criterio cronologico di effettuazione dei pagamenti - Irrilevanza.

 

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, in coerenza anche con il parere n. 1504 del 1995 reso dal Consiglio di Stato, il divieto di trasferire, senza il tramite di intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a euro 12.500,00, posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. dalla l. n. 197 del 1991 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2007), fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale (cd. criterio oggettivo) e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, mentre sono irrilevanti il criterio del valore dei singoli pagamenti e quello del tempo in cui questi sono stati effettuati.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17971 del 23/06/2021 (Rv. 661542 - 01)

 

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