Impossibilità di procedere all'immediata contestazione – Cass. n. 36969/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Sanzioni amministrative previste dal codice della strada - Impossibilità di procedere all'immediata contestazione - Notifica al trasgressore - Decorrenza termine ex art. 201 del cod. della strada - Dies "a quo" - Individuazione - Deroghe - Art. 201 ultima parte - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto tempestiva la notifica all'estero al conducente di un'auto concessa in noleggio, effettuata oltre i 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione, essendo stato il verbale di contravvenzione notificato nei termini alla società risultata intestataria del veicolo dal pubblico registro automobilistico, mentre solo successivamente era stato possibile identificarne il conducente, in base alle informazioni fornite da quella).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021 (Rv. 663219 - 01)