Supporti riproducenti opere dell'ingegno – Cass. n. 41122/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - plagio e contraffazione - Supporti riproducenti opere dell'ingegno - Disciplina anteriore al d.P.C.M. n. 31 del 2009 - Mancanza del contrassegno S.I.A.E. -Elemento sintomatico dell'illecita duplicazione o riproduzione - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative relative all'abusiva riproduzione di opere dell'ingegno e con riferimento alla disciplina (applicabile "ratione temporis" al caso di specie) anteriore al d.P.C.M. n. 31 del 2009, a seguito della mancata notifica alla Commissione Europea della previsione relativa all'obbligo, disposto dall'art. 171-ter, comma 1, lett. d), della l. 633 del 1941 e costituente "regola tecnica" per la relativa commercializzazione, di apporre il contrassegno SIAE sui dischi compatti contenenti tali opere (nella specie, cartoni animati e film), la mancanza del suddetto contrassegno non può valere, da sola, neppure quale mero indizio dell'illecita diffusione, duplicazione o riproduzione di queste ultime, derivando dalla citata assenza di notifica, pur doverosa, in adempimento della normativa comunitaria, la disapplicazione della corrispondente regola tecnica e, conseguentemente, il mancato riconoscimento al contrassegno medesimo della sua primaria funzione di garanzia dell'originalità ed autenticità dell'opera.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 41122 del 21/12/2021 (Rv. 663399 - 01)