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Sequestro del veicolo per assenza della copertura assicurativa – Cass. n. 39853/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Guida in assenza di copertura assicurativa - Sequestro del veicolo ex art. 193, comma 4, cod. strada - Restituzione a seguito di pagamento in misura ridotta - Condizioni - Ripristino della copertura assicurativa almeno per sei mesi decorrenti dall'accertamento - Necessità - Fondamento.

 

Nell'ipotesi di sequestro del veicolo disposto ex art. 193, comma 4, cod. strada, per guida in assenza di copertura assicurativa, la restituzione del mezzo, a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta, è subordinata ala corresponsione delle spese di relativo prelievo, trasporto e custodia, nonché del premio di assicurazione per almeno sei mesi, decorrenti dal momento dell'accertamento, tempo individuato dal legislatore quale congruo e ragionevole, al fine di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39853 del 14/12/2021 (Rv. 663225 - 01)

 

Corte

Cassazione

39853

2021