Violazione del codice della strada – Cass. n. 38521/2021
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - sentenza d'appello - Violazione del codice della strada - Opposizione - Modifica ex d. lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio d'appello - Lettura del dispositivo in udienza - Ragioni - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza.
Ai giudizi di impugnazione, avanti alla corte d’appello, delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d. lgs. n.150 del 2011, si applica il rito del lavoro, sicché l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021 (Rv. 663223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_429, Cod_Proc_Civ_art_437