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Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie – Cass. n. 37999/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere - Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità - Limiti.

 

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37999 del 02/12/2021 (Rv. 663087 - 01)

 

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Cassazione

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