Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave – Cass. n. 8187/2022
Sanzioni amministrative - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave - Giurisdizione ordinaria - Nuovo quadro normativo (art. 34 del d.lgs n. 150 del 2011 e art. 133, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 104 del 2010) - Persistenza - Ragioni.
Appartiene alla giurisdizione ordinaria l’opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave, poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 (che ha modificato l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 ed abrogato l'art. 22 bis della stessa legge) e del d.lgs. n. 104 del 2010 (che all'art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti "tutti gli aspetti del territorio"), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8187 del 14/03/2022 (Rv. 664218 - 02)