Previsione con legge di condotte costituenti illecito amministrativo – Cass. n. 8229/2022
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - regioni - regioni di diritto comune (a statuto ordinario) - potestà legislativa (competenza normativa) - concorrente (o ripartita) - materie (indicazione delle) - cave e torbiere - Previsione con legge di condotte costituenti illecito amministrativo - Sottoposizione al principio di legalità - Necessità - Sanzione formulata con riferimento ad un coefficiente di riferimento periodicamente aggiornato con atto normativo secondario - Contrasto con il predetto principio - Esclusione - Condizioni.
In tema di sanzioni amministrative, non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981 - applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste con legge regionale - la norma che, oltre a descrivere l'illecito amministrativo, ne preveda la sanzione mediante indicazione di un coefficiente di moltiplicazione di un moltiplicando, costituente il prezzo del bene o del servizio (evaso dal trasgressore) periodicamente aggiornato con atto normativo secondario, al solo fine di rendere attuale il predetto controvalore, avente portata generale per gli utenti o fruitori, e non al precipuo scopo di integrare la sanzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8229 del 14/03/2022 (Rv. 664372 - 01)