Ritardo colpevole nel pagamento della sanzione principale – Cass. n. 12432/2022
Sanzioni amministrative - in genere - Sanzioni amministrative - Maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 per il ritardo colpevole nel pagamento della sanzione principale - Natura sanzionatoria - Presupposto della imputabilità del ritardo - Necessità - Conseguenze - Inapplicabilità in caso di sospensione ex art. 22 l. n. 689 del 1981 o ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011.
La maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo allorquando sussista il requisito soggettivo dell'imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente; ne deriva che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981 o degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nell'omissione del pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12432 del 19/04/2022 (Rv. 664547 - 01)