Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Art. 64 regolamento per l'esecuzione del codice navigazione - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi - Presupposto - Attività di manovra - Necessità - Fondamento - Finalità perseguita.
L'art. 64 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, nel prevedere che le navi ed i galleggianti nelle manovre di entrata, uscita ed ormeggio effettuate all'interno dei porti non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre navi, presuppone che la nave sia in movimento e non si trovi in una situazione statica, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione marittima ed in particolare alla riduzione del rischio di collisioni tra imbarcazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13034 del 26/04/2022 (Rv. 664616 - 01)
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Cassazione
13034
2022