Principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia – Cass. n. 13336/2022
Sanzioni amministrative - applicazione - in genere - Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia - Applicazione della legge del tempo di realizzazione della condotta e conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore - Conseguenze sulle modifiche alla l. n. 35 del 1968 introdotte dalla l. n. 135 del 2018 - Differenze tra le due e possibilità della loro contemporanea applicazione.
In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, sicché devono ritenersi irrilevanti le modifiche apportate dal d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla l. n. 12 del 2019, all'art. 3 della l. n. 35 del 1968. Invero, mentre l'art. 3 della l. n. 35 del 1968 opera genericamente per l'olio destinato al consumo alimentare, a prescindere da quale sia il mercato destinatario, il d.lgs. n. 109 del 1992, che all'art. 29 limita l'applicabilità di esso ai prodotti destinati al consumo in Italia, non contiene alcuna modifica all'ambito di operatività della medesima l. n. 35 del 1968, sicché è ammissibile la loro contemporanea applicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13336 del 28/04/2022 (Rv. 664620 - 01)