Circolazione nautica laguna di Venezia – Cass. n. 17679/2022
Sanzioni amministrative - Circolazione nautica laguna di Venezia - Eccesso di velocità - Applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada (percentuale del 5% di tolleranza) - Esclusione - Fondamento.
In tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, è da escludersi l'applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada (che prevede la percentuale del 5% di tolleranza), in quanto il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da escludere che la riduzione automatica di 5 km/h di cui all'art. 345, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle menzionate acque lagunari.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17679 del 31/05/2022 (Rv. 664897 - 01)