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Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Cass. n. 17479/2022

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - "Ius superveniens" ex art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Condizioni - Fattispecie.

 

Lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 che ha novellato l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l'entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso e l'innovazione normativa sia stata evidenziata, nel giudizio "a quo", con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso per revocazione avverso un'ordinanza pronunciata dalla stessa Corte dalla quale risultava evidente la mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 c.p.c. in cui la suddetta modificazione normativa era stata invocata dal contribuente quale "lex mitior").

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022 (Rv. 664863 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_391

 

Corte

Cassazione

17479

2022