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Qualificazione come rifiuto di una sostanza o di un oggetto – Cass. n. 25929/2022

Sanzioni amministrative - Qualificazione come rifiuto di una sostanza o di un oggetto ex art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 - Classificazione chimica nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari.

 

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come "rifiuto", alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la mera classificazione chimica del medesimo nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 non costituisce condizione sufficiente, essendo invece necessario sia che la sostanza costituisca un residuo di produzione sia che non presenti un elevato grado di probabilità di riutilizzo, economicamente conveniente nel medesimo processo di produzione, senza operazioni di trasformazione preliminare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25929 del 02/09/2022 (Rv. 665594 - 01)

 

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Cassazione

25929

2022