Pubblicazione di un prospetto falso o incompleto – Cass. n. 6295/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione - in genere - Sanzioni irrogate dalla Consob - Pubblicazione di un prospetto falso o incompleto - Illecito di cui agli artt. 94, 113, 191 e 192-ter TUF - Natura permanente - Effetti della condotta illecita - Fino all'approvazione della Consob - Esclusione - Protrazione fino alla chiusura dell'offerta - Conseguenze sul "dies a quo" di decorrenza della prescrizione - Fattispecie.
In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 94 commi 1, 2 e 3 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 184 del 2012), 113 commi 1, 2 e 3, 191 e 192-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l'investitore sull'effettiva convenienza dell'offerta al pubblico, integra un illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si producono oltre il tempo in cui il prospetto sia stato approvato dall'autorità di vigilanza, e si estendono fino alla chiusura dell'offerta, con la conseguenza che solo da tale ultimo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la prescrizione dell'illecito, ritenendo che l'illecito si fosse consumato al momento dell'approvazione del prospetto da parte della Consob).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6295 del 02/03/2023 (Rv. 667282 - 01)