Intermediazione finanziaria - Fattispecie ex art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 - Evento del "grave pregiudizio per la tutela degli investitori" - Pregiudizio concreto - Esclusione - Pericolo astratto di pregiudizio - Fondamento.
In tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18675 del 03/07/2023 (Rv. 668394 - 01)