Sanzioni amministrative - competenza e giurisdizione Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23583 del 02/08/2023 (Rv. 668407 - 01)
Caccia - sanzioni per violazioni - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, comma 1, lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative e nel caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione di cui all'art. 31, comma 1, lett. i), legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell’attività venatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23583 del 02/08/2023 (Rv. 668407 - 01)