Sanzioni amministrative - applicazione - circolazione stradale - sanzioni Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29738 del 26/10/2023 (Rv. 669212 - 01)
Verbale di accertamento infrazione codice della strada - Ricorso al Prefetto - Acquisizione da parte del verbale della qualità di titolo esecutivo - In seguito al provvedimento espresso del prefetto che dichiari la tardività del ricorso amministrativo - Esclusione - In seguito alla mancata opposizione dinanzi al Prefetto nel termine perentorio previsto dalla legge - Sopravvenienza del provvedimento prefettizio che erroneamente dichiara l'inammissibilità per tardività del ricorso amministrativo - Rimedi - Opposizioni esecutive.
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 29738 del 26/10/2023 (Rv. 669212 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617