Applicazione - opposizione - procedimento civile - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024 (Rv. 670741-02)
Giudizio amministrativo regolato dall’art. 119, comma 2, c.p.a. - Dimezzamento termini processuali - Sentenza del T.a.r. di difetto di giurisdizione - Riassunzione davanti al giudice ordinario - Termine - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza - Individuazione - Dimezzamento termine ex art. 119, comma 2, c.p.a. - Necessità - Fattispecie.
Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l'art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d'incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non comporta l'immediata cessazione dell'applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma ne impone esclusivamente la conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l'ordinario termine semestrale previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024 (Rv. 670741-02)