Applicazione - Sanzioni emesse all’esito del procedimento art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10228 del 16/04/2024 (Rv. 670742-01)
Riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle medesime vicende contestate - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Censura avente ad oggetto la mancata riunione di procedimenti aventi ad oggetto sanzioni nei confronti dello stesso soggetto - Ammissibilità - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle stesse vicende contestate è meramente facoltativa ex l'art. 7 del regolamento Consob n. 18750 del 2013, che disciplina il solo cumulo soggettivo e non anche le ipotesi di violazioni commesse dalla stessa persona; di talché la mancata riunione di distinti procedimenti promossi nei confronti dello stesso soggetto non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione, purché, in ciascun procedimento, siano state effettuate le contestazione degli addebiti e siano state valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato essendo poi assoggettato ciascun provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10228 del 16/04/2024 (Rv. 670742-01)