Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Determinazione del momento dell’avvio dell’istruttoria - Competenza.
In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/09/2024 (Rv. 672289-01)