Movimentazione di prodotti ortofrutticoli freschi dal deposito ad una filiale - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1597 del 22/01/2025 (Rv. 673561-01)
Documento di trasporto interno - Obbligatorietà - Esclusione - Indicazione dei dati di tracciabilità del prodotto, in caso di redazione del documento di trasporto interno - Necessità - Fondamento.
In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forza dell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento di trasporto interno (cd. "bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulle scheda collocata sul mezzo di trasporto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1597 del 22/01/2025 (Rv. 673561-01)