Principi comuni - ambito di applicazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2202 del 30/01/2025 (Rv. 673612-01)
Pluralita' di violazioni - circolazione stradale - sanzioni - Decorrenza del termine di cui all'art. 201 del codice della strada - Dall'esito del procedimento di accertamento - Condizioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2202 del 30/01/2025 (Rv. 673612-01)