spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - determinazione - Cass. n. 1703/2013
Soccombenza reciproca - Prevalenza per ciascuna parte - Individuazione - Numero delle domande accolte o respinte - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha individuato l'oggetto della lite nell'attribuzione di un assegno in favore di un coniuge, ed ha concluso che l'obbligato era il soccombente principale, in quanto gravato dell'assegno sia pure non con la modalità da lui considerata più svantaggiosa).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i sigg. M..P. e C..V. , pose a carico del primo un assegno, in favore della seconda, di Euro 600,00 mensili rivalutabili e compensò per un quarto le spese processuali, ponendo a carico dell'ex marito i residui tre quarti. La Corte della stessa città ha poi respinto sia l'appello principale del sig. P. , sia l'appello incidentale della sig.ra V. . In riferimento al primo gravame, con cui veniva censurata la condanna alle spese del sig. P. nonostante la soccombenza della sig.ra V. , la Corte ha osservato che "la soccombenza dell'attuale appellante era preminente, visto che il medesimo chiedeva, in tesi, non solo di riottenere la casa coniugale, ma anche di non essere assoggettato ad alcun assegno".
Il sig. P. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui l'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sul rilievo della nullità della notifica del medesimo, fatta alla parte personalmente nella sua residenza e non nel domicilio eletto presso lo studio del difensore con la notifica della sentenza di primo grado.
1.1. - L'eccezione è infondata sia perché la controricorrente non ha fornito la prova della pretesa elezione di domicilio in sede di notifica della sentenza impugnata, tale elezione non potendo dirsi integrata, a differenza di quanto sostenuto nel controricorso, dalla mera apposizione del timbro recante il nome e l'indirizzo del difensore del notificante sull'atto da notificare; sia perché la pretesa nullità della notifica sarebbe comunque sanata dalla costituzione della controricorrente.
2. - Il ricorrente premette che nel giudizio di primo grado egli aveva domandato: a) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) in via principale, escludersi per lui l'obbligo di versare un assegno alla ex moglie; c) in subordine, disporsi la corresponsione dell'assegno con modalità diverse da quelle previste in sede di separazione, ossia l'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà; e che la sig.ra V. aveva
domandato:
a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) in via principale, il riconoscimento di un assegno in suo favore sotto forma di assegnazione della casa coniugale;
c) in subordine, il riconoscimento di un assegno di Euro 750,00 mensili.
Egli - osserva - aveva ottenuto l'accoglimento della prima e della terza domanda, mentre la seconda era stata respinta; la sig.ra V. aveva ottenuto l'accoglimento della prima, il rigetto della seconda e solo il parziale accoglimento della terza, essendo stato l'assegno determinato in Euro 600,00 mensili.
2.1. - Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando di essere stato qualificato prevalentemente soccombente nonostante le sue domande fossero state integralmente accolte, dal Tribunale, in numero maggiore rispetto a quelle della controparte.
2.1. - Con il secondo motivo deduce, invece, i seguenti vizi della motivazione della sentenza di appello: insufficienza, per essersi la Corte limitata a ribadire che era preminente la sua soccombenza avendo egli proposto due domande in via principale ("riottenere la casa coniugale" e "non essere assoggettato ad alcun assegno"), senza indicare i criteri seguiti per giungere a tale conclusione;
contraddittorietà, non avendo egli proposto in via principale due domande, bensì soltanto quella di non essere assoggettato ad alcun assegno; omissione, non essendo indicata quale fosse, di quelle proposte dal ricorrente, la domanda "più importante", ne' se tale fosse quella respinta.
3. - Il primo motivo è infondato, perché nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, come invece ritiene il ricorrente.
Correttamente, dunque, la Corte d'appello non ha affatto messo a confronto il numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti, ma ha valutato nel suo complesso l'oggetto della lite, correttamente - di nuovo - individuandolo nell'attribuzione di un assegno in favore della sig.ra V. , da erogarsi in danaro o sotto forma di assegnazione della casa coniugale (secondo le contrapposte prospettazioni delle parti) ed ha concluso che era il sig. P. il principale soccombente, essendo stato appunto gravato del pagamento dell'assegno, sia pure non con la modalità da lui considerata più svantaggiosa.
Il secondo motivo di ricorso, che non ha attinenza con questa che è la ratio della decisione impugnata, è conseguentemente inammissibile.
4. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non sussistendo i presupposti per la condanna aggravata ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 4 invocata dal P.M..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 91
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