limite ex art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. - applicazione ai giudizi d'opposizione per violazioni stradali - esclusione corte di cassazione, sentenza 30 aprile 2014, n. 9556 (massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, conv. in legge n. 10 del 2012, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d’opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, queste essendo definite - pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro - con giudizio secondo diritto.
Corte di Cassazione, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556