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spese giudiziali civili - responsabilità aggravata - lite temeraria - Cass. n. 9152/2013

Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Accertamento riservato al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Oggetto - Delimitazione - Atti del processo di opposizione dinanzi a lui pendente - Esclusione - Ragioni. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013

Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013
L'accertamento della mala fede del creditore pignorato, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata.

Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso depositato il 12 marzo 2002 Mario Cu.. propose opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, con atto di pignoramento notificato in data 26 luglio/6 agosto 2001, da parte di Antonio Ba.., Giuseppe Pe.. e Ve.. Francesco per il pagamento della somma di L. 345.478.846, dovuta in forza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 443/2000. L'opponente dedusse l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ai creditori opposti in quanto tale ultima sentenza era stata cassata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7475 emessa il 4 giugno 2001, che aveva rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli; chiese la previa sospensione del processo esecutivo e la condanna degli opposti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
1.1.- Nel giudizio si costituirono i creditori procedenti e non si opposero alla sospensione del processo esecutivo; nel merito, contestarono le deduzioni avversarie chiedendone il rigetto. 1.2. -Il Tribunale di Roma, dopo aver sospeso il processo esecutivo, ha accolto l'opposizione, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2006, con la quale "accertata l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 04.02.2000 n. 443", ha dichiarato la nullità e l'inefficacia degli atti relativi al procedimento di esecuzione immobiliare; ha condannato gli opposti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente; ha rigettato la domanda di quest'ultimo di condanna delle controparti al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..
2.- Avverso la sentenza sono stati proposti distinti ricorsi straordinari.
Il primo, avente il numero 19070/07, è stato notificato da Cu.. Ma..o in data 3 luglio 2007 ed è basato su quattro motivi. Si sono difesi con controricorso, notificato il 1 agosto 2007, Antonio Ba.. e Giuseppe Pe.., nonché Clara, Giuseppina e Michele Ve.., quali eredi di Ve.. Francesco, i quali hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, coincidenti con quelli proposti col ricorso di cui appresso. 2.1.- Il secondo ricorso, avente il numero 20013/07, è stato notificato in data 4 luglio 2007 da Antonio Ba.. e Pe.. Giuseppe, nonché da Clara, Giuseppina e Michele Ve.., quali eredi di Francesco Ve.. ed è basato su due motivi. A questo secondo ricorso Ma..o Cu.. ha resistito con controricorso.
2.2.- Ambedue le parti hanno depositato meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Riuniti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per avere i medesimi ricorrenti incidentali, Ba.., Pe.. e Ve.., proposto autonomo ricorso contenente le medesime due censure (cfr. Cass. S.U. n 2568/12, secondo cui "la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria").
1.1.- Peraltro, anche il ricorso proposto in via autonoma e principale dai ricorrenti Ba.., Pe.. e Ve.. va dichiarato inammissibile, così accogliendosi l'eccezione formulata da resistente Cu.. con riferimento al fatto che detti ricorrenti abbiano proposto anche appello avverso la sentenza oggetto del presente ricorso, notificato nella data del 18 gennaio 2007. Giova precisare che, trattandosi di questione inerente l'ammissibilità del ricorso, è consentito a questa Corte l'esame degli atti e comunque non è fondato il richiamo al principio di autosufficienza che parte ricorrente ha fatto nella meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ., non essendo lo stesso applicabile riguardo all'eccezione di inammissibilità, così come formulata dal resistente.
La situazione processuale dedotta dal resistente da luogo all'inammissibilità del ricorso, notificato in data 4 luglio 2007, per essere tardiva la relativa proposizione. Il principio di diritto da applicare nel caso di specie è quello, per il quale "La notificazione dell'impugnazione equivale - agli effetti della scienza legale - alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. Da ciò consegue che, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di appello" (così Cass. n. 2055/2010, nonché già Cass. n. 5548/98, n. 15797/03).
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato (in data 4 luglio 2007) oltre il termine di sessanta giorni calcolato con decorrenza dalla notificazione della citazione in appello (in data 18 gennaio 2007).
Nè, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nella già citata meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ., rileva che non risulta che vi sia stata ancora pronuncia di dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Infatti, pur non applicandosi il principio di consumazione dell'impugnazione (cfr. Cass. S.U. n. 16162/02, seguita da Cass. n. 7406/03, n. 5927/07, n. 13062/07, n. 15895/09), qualora si tratti di impugnazione di specie diversa da quella precedentemente proposta, questa seconda impugnazione è ammissibile solo in quanto tempestiva e la valutazione di tempestività va fatta alla stregua del principio di diritto sopra richiamato.
Pertanto, pur dovendosi escludere che operi il principio di consumazione dell'impugnazione nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano già proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata ex art. 615 cod. proc. civ., tuttavia il ricorso straordinario per cassazione, proposto avverso la medesima sentenza, è inammissibile perché notificato oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.
2.- Il ricorso proposto da Ma..o Cu.. è affidato a quattro motivi, tutti volti a censurare il capo di rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata.
Pregiudiziale è l'esame dei motivi secondo e terzo, riguardanti entrambi la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'avere i creditori agito senza la normale prudenza, intraprendendo nei confronti dello stesso Cu.. un'esecuzione forzata immobiliare senza avere il diritto di agire in executivis.
2.1.- Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, perché, secondo il ricorrente, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto di tutti gli atti della procedura esecutiva compiuti dai creditori, ma si sarebbe arrestato alla valutazione dell'istanza di vendita che, nel caso all'esame, i signori Antonio Ba.., Giuseppe Pe.. e Ve.. Francesco ebbero a proporre in data 26 ottobre 2001. Quindi, la sentenza impugnata sarebbe errata per aver ritenuto "irrilevante la serie di atti ulteriori posti in essere dai predetti ... nonché il loro comportamento, indebitamente protrattosi per tutto il corso del giudizio, con meMo..e istruttorie, comparsa conclusionale e replica, fino al punto da rendere necessario il ricorso alla sentenza" (così a pag. 16 del ricorso).
Il motivo è, in parte, inammissibile, ed, in parte, infondato. Esso è inammissibile per la parte in cui fa riferimento alla "serie di atti ulteriori" che sarebbe stata posta in essere nel corso del processo esecutivo, dopo il pignoramento e l'istanza di vendita considerati dal Tribunale, poiché non risulta, non solo dall'illustrazione del motivo, ma nemmeno dal contenuto dell'intero ricorso, di quali atti si sarebbe trattato. Nè è utile il richiamo alle "meMo..e istruttorie, comparsa conclusionale e replica" poiché si tratta di atti, non certo del processo esecutivo, cui è riferibile la norma dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2, bensì del distinto processo di opposizione all'esecuzione, concluso con la sentenza della cui impugnazione si tratta.
2.2.- Anzi, proprio il richiamo a tali ultimi atti, rende, per questa parte, il motivo infondato. Ed invero, la domanda di che trattasi è stata formulata dall'opponente, già debitore esecutato, Cu.. Ma..o, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2. In applicazione del principio, ripetutamente affermato in sede di legittimità, per il quale la decisione in ordine alla responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., comma 2, è devoluta in via esclusiva, sia per l'an che per il quantum, al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa (cfr., tra le tante, Cass. n. 5734/04, n. 9297/07, n. 12952/07, n. 18344/10), coerentemente la domanda di condanna al risarcimento dei danni dei creditori procedenti, opposti, Ba.., Pe.. e Ve.., è stata rivolta al giudice cui era demandato l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, vale a dire al giudice al giudice dell'opposizione all'esecuzione, da reputarsi funzionalmente competente sia sull'an che sul quantum della responsabilità anzidetta (cfr. Cass. n. 3534/97, n. 8239/03, n. 10960/10). Tuttavia, la valutazione che quest'ultimo giudice deve compiere non può avere ad oggetto gli atti del processo di opposizione dinanzi a lui intrapreso: questo è infatti un ordinario giudizio di cognizione, strutturalmente autonomo rispetto al processo esecutivo;
soltanto al danno prodotto dal processo esecutivo è riferito l'art. 96 cod. proc. civ., comma 2, così come il fatto costitutivo della responsabilità sancita dalla stessa norma è dato dall'avere agito senza la normale prudenza nell'iniziare o nel compiere l'esecuzione forzata. Conseguentemente, non rileva, ai fini di tale responsabilità, la condotta tenuta dal creditore procedente, opposto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione intrapreso dal debitore esecutato per fare accertare l'inesistenza del diritto dell'altro di agire in executivis. Tale condotta, peraltro, potrebbe essere rilevante ai fini della responsabilità processuale aggravata, ma soltanto ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 1, essendo il giudizio di opposizione all'esecuzione lei un ordinario giudizio di cognizione, cui si applicano le norme per questo previste, tra le quali appunto l'art. 96 cod. proc. civ., comma 1.
Dal momento che non di tale differente responsabilità processuale, e conseguente differente domanda di condanna per responsabilità aggravata, si tratta nel presente giudizio, è corretta la decisione del Tribunale, che non ha tenuto conto della condotta degli opposti nel processo di opposizione all'esecuzione. Pertanto, sotto questo profilo, mentre non trova applicazione l'art. 96 cod. proc. civ., comma 1, va esclusa la violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 2, espressamente denunciata col secondo motivo di ricorso. Questo motivo va perciò rigettato.
3.- Col terzo motivo è denunciata illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell'art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (4 luglio 2006). Riguardo alla denuncia dei vizi di motivazione, va ribadito il principio per il quale, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 20603/07, cui adde, tra le tante, Cass. n. 24255/11).
Non si rinviene ne' nell'illustrazione del motivo, ne' all'inizio od in calce, una parte che contenga le indicazioni di cui all'ultimo inciso dell'art. 366 bis cod. proc. civ., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte appena richiamata. Il motivo è, pertanto, inammissibile.
4.- Dato che sono stati respinti i motivi concernenti l'an debeatur, restano assorbiti i motivi primo e quarto, concernenti entrambi le statuizioni del tribunale sull'elemento oggettivo della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., comma 2: per un verso, l'affermazione della mancanza di pregiudizio, in ragione della disposta sospensione del processo esecutivo (criticata col primo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2 e art. 626 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3); per altro verso, l'omissione di ogni indagine istruttoria sulla sussistenza dei danni lamentati dal Cu.. (criticata col quarto motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 2, artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3).
In conclusione, il ricorso proposto da Ma..o Cu.. va rigettato. 5.- Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso ed il ricorso incidentale proposti da Antonio Ba.. e Pe.. Giuseppe, nonché da Clara, Giuseppina e Michele Ve.., quali eredi di Francesco Ve..; rigetta il ricorso proposto da Ma..o Cu..; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013


Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_615

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Cassazione

9153

2013