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Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - sequestro e misure cautelari – Cass. n. 13183/2013

Opposizione ai sensi del previgente testo dell'art. 669-septies, terzo comma, cod. proc. civ. - Statuizione sulle spese contenuta in un provvedimento cautelare in corso di causa - Applicabilità - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Inammissibilità.

L'art. 669-septies, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 50 della legge 18 giugno 2009, n. 69) l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso la condanna alle spese, in quanto norma generale, deve essere interpretato in via estensiva, con conseguente applicazione anche alla statuizione sulle spese contenuta, per errore o altro motivo, in un provvedimento di rigetto o accoglimento della domanda cautelare in corso di causa, sia esso reso dal giudice di prima fase o in sede di reclamo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13183 del 28/05/2013

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Spese giudiziali

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Cassazione

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2013