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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 11919/2015

Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11919 del 09/06/2015

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

11919

2015