Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015
Difensore di più parti vittoriose aventi la medesima situazione processuale - Criterio del compenso unico, salva eventuale maggiorazione - Presenza di altri avvocati incaricati della difesa - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015