Compensazione nell'opposizione a sanzione amministrativa - Nuovo giudizio di rimborso - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015
Passata in giudicato la sentenza che ha compensato le spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il privato non può iniziare un nuovo giudizio per il rimborso delle medesime spese, neppure prospettando che esse siano state conseguenza di un'azione amministrativa illegittima, potendo le spese giudiziali essere regolate soltanto nel processo cui ineriscono.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
19691
2015