Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
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