Presupposti per la condanna in via solidale - Mera comunanza di interessi - Sufficienza - Valutazione rimessa esclusivamente al giudice del merito - Sussistenza - Conseguenza - Incensurabilità in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006
La condanna in solido di più parti soccombenti al pagamento delle spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
24680
2006