Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006
Violazione del principio della soccombenza - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a divisione giudiziale.
In materia di disciplina delle spese processuali, la denunzia della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ, attesa la natura processuale del vizio, consente di verificare anche in sede di legittimità, mediante l'esame degli atti del processo, il rispetto del principio della soccombenza, in ragione del quale, al di fuori dell'ipotesi di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi, la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio. (Nella specie, relativa a divisione giudiziale, il convenuto aveva manifestato opposizione alla divisione solo in quanto finalizzata al frazionamento in natura del fondo comune di cui era coltivatore diretto, ma aveva concordato nel chiedere l'assegnazione della quota, di proprietà degli altri condividenti, di un fondo agricolo; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha cassato la sentenza di merito che aveva parzialmente addebitato le spese al convenuto, benché la posizione assunta non costituisse opposizione alla domanda di divisione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006