Avvocato esercitante la difesa personale a norma dell'art. 86 cod. proc. civ. - Diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/01/2008
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
2193
2008