Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna alla rifusione a carico dell'attore soccombente - Legittimità - Assenza di domande da parte dell'attore nei confronti del terzo chiamato - Irrilevanza.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
7674
2008